Che cosa succede dopo la separazione o il divorzio in caso di abitazione in affitto. Esaminiamo che cosa prevede la legge su questo importante argomento.
Al momento della rottura di un rapporto matrimoniale, le questioni da affrontare sono diverse e tutte molto delicate. Dall’affidamento dei figli al mantenimento della parte più debole i punti di confronto sono diversi. In casi del genere è auspicabile un accordo tra i coniugi che semplifichi le decisioni del tribunale.

Ma non sempre si arriva a una decisione condivisa e spetta al giudice individuare la soluzione nei termini di legge. Una delle questioni più dibattute riguarda certamente la destinazione della casa in locazione. È facile immaginare come sia un argomento molto importante che investe interessi non solo materiali, soprattutto in presenza di figli.
Abitazione in locazione, a chi spetta dopo la separazione o il divorzio
Comprendere chi ha diritto a prendere la casa in affitto dopo la separazione o il divorzio comporta l’analisi della situazione familiare alla luce della vasta normativa presente, tenendo conto di elementi importanti coma la tutela dei figli e i diritti di affittuari e proprietari dell’immobile in questione.

Secondo la legge è il giudice a decidere sull’assegnazione della casa in affitto dopo la separazione dei coniugi e di solito il diritto di abitazione spetta al coniuge affidatario, con il quale vivono i figli a prescindere dall’intestazione del contratto di affitto della casa. Una scelta del genere trova applicazione sia con la separazione legale che con il divorzio, con lo scopo di non sradicare i figli dal proprio contesto abitativo.
Quindi la presenza dei figli (minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente e disabili conviventi) è tenuta in grande considerazione dal giudice al momento della decisione riguardo al diritto di permanenza nell’immobile in affitto. Altri elementi importanti sono la sostenibilità economica di ciascun coniuge e la capacità di garantire un ambiente adeguato e sicuro.
In caso di mancanza di figli la legge indica la negoziazione diretta tra le parti, o in mancanza di accordo, lascia la decisione al giudice. Prevale in genere la titolarità contrattuale dell’affitto. Comunque in caso di assegnazione, l’assegnatario della casa ha il diritto di subentrare nel contratto. Quindi se un coniuge non intestatario diventa assegnatario, subentra nel contratto.
Invece se ambedue sono intestatari e uno diventa assegnatario, quest’ultimo è l‘unico conduttore della casa. Inoltre chi rimane nell’immobile deve provvedere a pagare l’affitto. Tuttavia se è anche la parte più economicamente debole, l’assegno di mantenimento può considerare anche la spesa per l’affitto. Quindi l‘ex coniuge può essere a contribuire alle spese dell’affitto, se ha reddito superiore. Da ricordare che le bollette sono a carico del coniuge assegnatario.